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TIROCINI E STAGE: OPPORTUNITA’ O SFRUTTAMENTO?



Quante volte abbiamo sentito la battuta:

l’Italia è una repubblica fondata su stage e tirocini”(!).

Cerchiamo di capire meglio cosa si intenda a livello giuridico con la parola “tirocinio” e quali conseguenze produce questa definizione nella vita reale.


Il tirocinio è un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, dove non è previsto un vero e proprio contratto di lavoro, ma solamente una convenzione tra l’ente ospitante e l’ente promotore.


Il tirocinio o stage rappresenta ad oggi il principale strumento di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, un periodo di formazione per acquisire determinate competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.


Per prima cosa bisogna sottolineare che non esiste un’unica forma di rapporto ma ci sono più tipologie di tirocinio, ciascuna con le proprie regole.

Possiamo individuare almeno tre macroaree:

  • il tirocinio extracurriculare, solitamente svolto in azienda quando il soggetto ha completato il proprio percorso di studi;

  • il tirocinio formativo, o curriculare, svolto presso un istituto di formazione, o presso la scuola superiore o l’Università;

  • il tirocinio professionale che serve ai praticanti per affrontare l’esame di Stato e iscriversi ad un albo.

Iniziamo subito con il dire che l’unica forma di tirocinio per il quale non è previsto un compenso o un rimborso spese è il tirocinio curricolare alla cui base c’è un contratto finalizzato all’apprendimento ed alla formazione degli studenti, durante un percorso di studi. Per questo motivo, possono sottoscrivere il tirocinio curriculare solo gli studenti delle scuole superiori, dell’Università, o di scuole o corsi di specializzazione convenzionati con enti pubblici.

Generalmente però, al termine del percorso vengono riconosciuti dei crediti formativi allo studente, se la convenzione è stipulata con un’Università, una scuola secondaria superiore o un istituto convenzionato.

È facile quindi dedurre che la mancanza di una retribuzione si basi sull’assenza di una professionalità e di una competenza acquisita spendibile, dal momento che il soggetto non ha ancora completato il proprio percorso di studi.


Il tirocinio formativo e di orientamento extracurricolare è invece un contratto finalizzato alla formazione ed all’orientamento professionale, solitamente destinato a praticanti che si sono diplomati e laureati da poco.

La durata minima, in base alle recenti modifiche normative, è di 2 mesi, e la durata massima di 12 mesi. Le linee guida prevedono un’indennità minima da corrispondere allo stagista, pari a 300 euro lordi mensili, di cui egli ha assoluto diritto!

Questo compenso può essere aumentato dalla normativa delle singole regioni e affiancato ad altri incentivi.

C’è da sottolineare che in questo settore gli abusi sono frequentissimi dal momento che, soprattutto al datore di lavoro, farebbe comodo utilizzare lo stagista come se alla base vi fosse un rapporto di lavoro a tutti gli effetti per il principio del “minima spesa…massima resa!”.

Tuttavia il tirocinante in questo periodo è tenuto a svolgere solo e soltanto quelle attività che sono funzionali al SUO percorso di apprendimento e pertanto l’azienda non può chiedergli di:

  • sostituire un dipendente nei periodi di maggiore carico di lavoro;

  • sostituire un lavoratore in malattia;

  • ricoprire un ruolo destinato ad un lavoratore dipendente

  • fare più ore di quante pattuite.

I casi di mancata corresponsione della retribuzione e di mancato rispetto di limiti e condizioni dello stage sono sanzionati dalla legge, seppur ancora in maniera troppo blanda a giudizio della scrivente.

Infatti le sanzioni attualmente previste si limitano a:

  • intimazione alla cessazione del tirocinio;

  • interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi stage.

Per i tirocini professionali (praticanti avvocati, consulenti del lavoro e simili) che consentono di accedere all’esame di stato funzionale per l’iscrizione ad un albo non esiste ancora una normativa unitaria ma la regolamentazione è demandata per lo più ai Codici deontologici.

Prendiamo ad esempio il Codice Deontologico forense che all’articolo 40 stabilisce che “l’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio”.

Ma in quanti rispettano tale disposizione del codice deontologico?

Inutile sottolineare che questa normativa di cornice in Italia non viene quasi mai rispettata e ai tirocinanti spesso non è nemmeno garantita una formazione adeguata con stage che purtroppo a volte rappresentano una scusa per sfruttare e demansionare.

Sarebbe quindi auspicabile un intervento forte del legislatore volto innanzitutto a porre dei paletti più chiari e stringenti alla legislazione, inserendo ad esempio una durata massima che non superi i 6 mesi e, in secondo luogo, sarebbe opportuno predisporre una quota del 30% di assunzioni obbligatorie in capo alle aziende del totale dei tirocinanti impiegati, in modo da limitare abusi, e prospettare un futuro contrattuale ai ragazzi che durante la formazione si dimostreranno più meritevoli.

Ester Catucci

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