top of page

Emergenza Coronavirus: misure per imprese, liberi professionisti e cittadini

Piccola guida alle misure di sostegno sociale per fronteggiare l'emergenza Covid-19



E' ormai chiaro che, non solo il nostro paese, ma il mondo intero sia davanti ad una delle sfide più grandi e difficili del nuovo millennio. Non solo in termini socio-sanitari i cui drammatici dati ci restituiscono un quadro agghiacchiate in termini di vite umane perse, ma anche dal punto di vista economico le conseguenze rischiano di essere più gravi del previsto.

Il centro Ref Ricerche ha stimato che nel breve periodo l'Italia dovrà fare i conti con perdite che andranno tra i 9 miliardi e i 27 miliardi di euro, praticamente una manovra economica annuale.

Lo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio il 6 marzo nella memoria consegnata alle Camere sulla richiesta del Governo di più deficit per l’emergenza Coronavirus affermava: «Le informazioni sulla diffusione a livello internazionale confermano che l’epidemia ha assunto caratteri globali. L'impatto sulle attività economiche sarà rilevante e può compromettere la potenzialità dell'intero paese negli anni a venire».

In una situazione così grave - sono sempre di più da parte di imprese e cittadini - le richieste di sostegno per fronteggiare questa emergenza.

In questi casi uno stato sociale deve assolutamente prendere per mano la propria collettività – senza dimenticare nessuno - e accompagnarla fuori dal tunnel.

Pertanto credo sia di fondamentale importanza ora avere chiaro in mente, se pur in maniera sintetica e senza nessuna presunzione di completezza per la quale si rimanda sin da ora ai siti istituzionali ed ai canali di informazione ufficiali, uno schema dei sistemi di sostegno che il Governo ha messo in campo con il Decreto "Cura Italia" del 17 marzo 2020 n. 18.

 1. Sospensione dei pagamenti di cartelle esattoriali, multe, bollo auto, RC auto

All'art. 68 il decreto sancisce la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Eccoli nel dettaglio:

  • versamenti con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020

  • versamento della rata della rottamazione-ter scaduta il 28 febbraio scorso

  • versamento della rata del saldo con scadenza il 31 marzo 2020 e stralcio.


 2. Proroga dei pagamenti

Ecco le nuove date di scadenza dei pagamenti:

  • versamenti con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020: il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione

  • versamento della rata della rottamazione-ter scaduta il 28 febbraio scorso: il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020 (o meglio il 1° giugno, poiché il 31 è festivo)

  • versamento della rata del saldo con scadenza il 31 marzo 2020 e stralcio: il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020 (o meglio il 1° giugno, poiché il 31 è festivo).

Analogo discorso per i pagamenti delle sanzioni amministrative per le violazioni del CdS i cui termini di 60 giorni sono sospesi sino al 3 aprile.

Così come per le revisioni ed i collaudi dei veicoli viene concessa la libera circolazione dei veicoli sino al 31 luglio anche in assenza di revisione. Mentre invece il periodo di copertura assicurativa delle RC auto in scadenza viene prorogato di ulteriori 30 giorni.


 3. Cassa integrazione Ordinaria e in Deroga

Gli Artt. 19 e 20 danno una nuova disciplina degli istituti di sostegno alle imprese prevedendo che  i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020  al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale. Sono dispensati dall’osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta , fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica. La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Congedi e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori a carico, bonus baby-sitter.

Vengono previsti inoltre una serie di congedi per consentire ai genitori di rimanere a casa con i propri figli a seguito della chiusura delle scuole. A decorrere dal 05/03/2020 (chiusura scuole, DPCM 04/03/2020) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, o iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, hanno diritto a fruire per i figli non superiori a 12 anni di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni. Per tale periodo è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione ed è prevista la contribuzione figurativa. Eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001 fruiti durante la sospensione per emergenza epidemiologica sono convertiti nel congedo di cui al presente articolo e non vengono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In alternativa sono previsti dei bonus voucher per i servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro.

La richiesta del bonus dovrà essere presentata scegliendo tra tre diverse modalità:

  • applicazione web disponibile sul sito istituzionale dell’Inps, seguendo il percorso “prestazioni e servizi”, “Tutti i servizi”, “Domande per prestazioni a sostegno del reddito”, “Bonus servizi di baby sitting”;

  • chiamando il numero verde 803164 o lo 06/164164;

  • attraverso i patronati (servizio gratuito).

Per poter utilizzare il bonus è necessario avere il libretto famiglia: uno dei due genitori si deve registrare sulla piattaforma delle prestazioni occasionali dell’Inps. Il bonus da 600 euro si traduce in voucher virtuali da 10 euro di valore l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10. La baby sitter per riscuotere il proprio compenso – sempre attraverso la procedura telematica – dovrà indicare l’intenzione di usufruire del bonus “Covid-19”.

Indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo.

Si prevedono anche delle indennità di 600 euro per il mese di marzo per professionisti e lavoratori co.co.co in possesso di partita iva dalla data del 23/02/2020, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, nonché per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente a tale data e per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo. Le indennità non sono cumulabili tra loro.

Le modalità di presentazione della domanda saranno disponibili sul sito dell'INPS da lunedì 30 marzo con l'indicazione delle apposite modalità operative.

Dal 1° aprile, sul sito dell’INPS, si potrà inoltrare la domanda per l’indennizzo da 600 euro, (che verrà dato anche ad Aprile) che il decreto riserva per il mese in corso a Partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo.

Dopo aver ottenuto il PIN, questa è la procedura da seguire:

1.Entrare nella sezione personale del sito INPS attraverso il PIN cittadino

2.Accedere

3.Proseguire per Accesso servizi on line

4.Nella barra di ricerca selezionare “Domande per prestazioni al sostegno del reddito”

5.Selezionare “Indennità COVID-19"

A tal proposito l'Inps ha reso noto che sarà a brevissimo avviata una procedura semplificata di rilascio del PIN che verrà inviato per intero sul proprio smartphone tramite SMS senza attendere la ricezione di documenti cartacei

Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato[1].

L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi. I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore. Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

 4. NASpI e DIS-COLL

Per quanto riguarda questi due strumenti di fondamentale importanza nel sostegno al reddito e nel reinserimento nel mondo del lavoro per chi involontariamente lo ha perso, mi soffermerò, per esigenze di sinteticità, solo alle modifiche introdotte dal decreto[2].

L'art. 33 del decreto ha previsto che per le domande di NASpI e DIS-COLL relative a cessazioni involontarie di attività che si verificano tra 01/01/2020 e 31/12/2020, i termini di decadenza previsti (art. 6, co. 1, e art. 15, co. 8, d.lgs. n. 22/2015) sono ampliati da 68 a 128 giorni

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (art. 8, co. 3, d.lgs. n. 22/2015), nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi previsti (art. 9, co. 2 e 3, art. 10, co. 1, e art. 15, co. 12, d.lgs. n. 22/2015).


Lorenzo Campanella


Bibliografia e Sitografia

[1] www.inps.it circolare numero 45 del 25-03-2020 [2] Per una conoscenza più approfondita si rimanda ai links Inps: Naspi: www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50593&lang=IT Dis-coll: www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50183&lang=IT

bottom of page